Ilaria Bonucelli, Per ammazzarti meglio, Lucia Pugliese
editore, Il pozzo di Micene
Il Libro
scaturisce da inchieste e da interviste alle vittime raccolte dalla nota giornalista, capo servizio Regione de Il
Tirreno, in prima linea nelle lotte sociali
Le 12 storie
di questo testo narrano con evidente contraddizione di come lo Stato
contribuisca a suo modo alla violenza sulle donne.
Trascuranza, burocrazia,
negligenza, sottovalutazione, accomunano le istituzioni che non hanno saputo
agire in modo adeguato nei confronti delle vittime. Di taglio giornalistico si presenta come un’inchiesta importante, che con precisione, ricerca del dettaglio
cronologico e legislativo indaga in profondità utilizzando
però un linguaggio semplice, familiare e coinvolgente come se
fosse una conversazione amicale.
Impegnati profili diversi: giuridici,
criminologici, psicologici ed antropologici intorno alle dinamiche psicologiche legate
alla nozione di violenza di genere, espressa in reati di diversa tipologia per attirare
l’attenzione del lettore volta ad una conoscenza più consapevole e per attivare un
impegno anche individuale su un fenomeno dilagante.
Serve educazione al rispetto ed all’ascolto soprattutto nei giovani per
contrastare il fenomeno in questa società complessa ( liquida la definisce Zygmund Bauman)
Un'appendice
preziosa al libro realizzata in collaborazione con la giurista Valentina Bonini dell'università di Pisa, ci informa di
tante incongruenze giuridiche e
delle principali novità del Codice
Rosso, normativa del 2019 di contrasto alla violenza di genere.
Parliamo di Violenza e, nello specifico, del coinvolgimento dello Stato
sulla violenza maschile sulle donne. Il libro è un’analisi attenta del fenomeno contrastato che non trascura la negligenza
delle Istituzioni, e la incapacità troppo frequente di proteggere le vittime.
Le 12 (e più) protagoniste di
questo libro sono donne che, in un momento di pericolo, si sono rivolte alle
istituzioni in cerca di salvezza o di riconoscimento. In un modo o
nell’altro, però, lo Stato le ha deluse e abbandonate.
Storie di Stalking, tentato omicidio, stupro, aggressione verbale e
fisica. Ogni capitolo comincia con un quadro che ci permette di visualizzare subito il
fatto: Questa storia si
può sintetizzare così: lui tenta di ammazzarla, il giudice per proteggerla
impone al suo stalker una distanza di sicurezza di tre metri con divieto di
lancio di oggetti. Storia di G. A tre metri dallo stalker. questo il Capitolo 1
L’inchiesta è lucida e puntuale, scava a fondo nelle norme e nelle sentenze
per svelare quanto già sia stato fatto ma soprattutto quanto ancora serva fare per garantire alle vittime la sicurezza che
meritano.
Vorremmo rivolgere all'autrice queste domande:
A che punto siamo in
materia di violenza maschile sulle donne in Italia?
Con
il suo saggio attraverso le 12 storie, tutte reali e tutte riportate
proteggendo la privacy delle donne protagoniste, Lei ci mostra la realtà legale
ed esecutiva del nostro paese. Scoraggia il risultato, quanto ancora resta da
fare, e in che direzione secondo lei?
Qualche passo avanti è stato fatto ma quanto ancora dobbiamo lavorare prima di poter
parlare di vera giustizia in materia di violenza maschile sulle donne, quanto dietro le piccole conquiste si
nascondano in realtà ancora troppe ingiustizie?
Quello che emerge dal
suo testo è che se il parlare di Violenza maschile sulle donne sta cominciando
a smuovere le coscienze dei singoli, ancora non fa abbastanza per smuovere la
pesante macchina della Burocrazia. Spesso è la Burocrazia a condannare una vittima di
violenza a diventare anche una vittima di femminicidio? Ci spiega con quali modalità?
Spesso sono i giudici,
che andando contro il parere degli
avvocati e delle forze dell’ordine
emettono sentenze inefficaci; altre è il Governo
stesso, che si rifiuta di riconoscere
il danno che il fatto ha comportato
alla vittima, e di impegnarsi per ripagarla.
I giornali, la televisione, la politica stessa si
riempiono spesso la bocca e le pagine di casi di femminicidio, eppure i termini
che vengono usati sono spesso imprecisi (se non proprio sbagliati), fuorvianti
e confusionari o addirittura colpevolizzanti
Il risultato è un saggio credibile e scorrevole, capace di far riflettere senza appesantire. Allo spettacolare
dell’orrido continuo con cui ci assillano i media, la Bonuccelli preferisce la
semplicità dei fatti, presentati con precisione di particolari per mettere in luce la realtà di
quello che stiamo vivendo.
CODICE ROSSO, la Legge 19 luglio 2019, n. 69 ( Mattarella, Conte, Buonafede) (recante
“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni
in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) in vigenza dal 9 agosto. Il testo include
incisive disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori di
indole processuale.
La procedura
Tra le novità in ambito procedurale, è previsto uno
sprint per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra gli altri
maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza
sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali
provvedimenti di protezione delle vittime.
- la polizia
giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al
pubblico ministero, anche in forma orale;
- il pubblico
ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di
genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere
informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il
termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di
imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle
indagini, pure nell’interesse della persona offesa;
- gli atti
d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono
avvenire senza ritardo.
Misure cautelari e di prevenzione
E’ stata modificata la misura cautelare del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di
consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di
procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti
tecnici, come l’ormai più che collaudato braccialetto elettronico. Il delitto
di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di
prevenzione.
Nuovi reati
Nel codice penale la legge in
questione inserisce ben 4 nuovi reati:
- il delitto di
diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate
(cd. revenge porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da
5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque
acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno
agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli
realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate,
immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La
fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione
affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici.
- il reato di
deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso,
sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto
in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo;
- il reato di
costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque
anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di
minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno
di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
- violazione dei
provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la
detenzione da sei mesi a tre anni.
Sanzioni
Si accrescono le sanzioni già previste dal codice penale:
- il delitto di maltrattamenti contro familiari e
conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei
anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette;
- lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo
di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei
mesi;
- la violenza sessuale passa da sei a 12 anni, mentre
prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci;
- la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di
otto e un massimo di 14, prima era punita col minimo di sei e il massimo di 12.
Termini e aggravanti
In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona
offesa per sporgere querela, dagli attuali 6 mesi a 12 mesi. Vengono inoltre ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l’ipotesi
ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età.
Inoltre, è stata inserita un’ulteriore circostanza aggravante per il delitto di
atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli
atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o
di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Nell’omicidio viene estesa
l’applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le
relazioni personali.
Importante
...
Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma
dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano
presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi
obbligatori e omogenei perché definiti con decreto nazionale destinati al
personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e
di polizia giudiziaria in relazione a prevenzione e perseguimento reati...