lunedì 8 novembre 2021

Oltre la violenza di genere

 




Ilaria Bonucelli, Per ammazzarti meglio, Lucia Pugliese editore, Il pozzo di Micene 

 Il Libro scaturisce da inchieste e da interviste alle vittime raccolte dalla nota giornalista, capo servizio Regione de Il Tirreno, in prima linea nelle lotte sociali

Le 12 storie di questo testo narrano con evidente contraddizione di come lo Stato contribuisca a suo modo alla violenza sulle donne. 

Trascuranza, burocrazia, negligenza, sottovalutazione, accomunano le istituzioni che non hanno saputo agire in modo adeguato nei confronti delle vittime. Di  taglio giornalistico si presenta come  un’inchiesta importante, che con  precisione, ricerca del dettaglio cronologico e  legislativo indaga in profondità  utilizzando però un linguaggio semplice, familiare e coinvolgente come se fosse una conversazione amicale.

Impegnati profili diversi: giuridici, criminologici, psicologici ed antropologici intorno alle dinamiche psicologiche legate alla nozione di violenza di genere, espressa in reati di diversa tipologia  per attirare l’attenzione del lettore volta ad una conoscenza più consapevole e per  attivare un impegno anche individuale su un fenomeno dilagante. 

Serve educazione al rispetto ed all’ascolto soprattutto nei giovani per contrastare il fenomeno in questa società complessa ( liquida la definisce Zygmund Bauman)

Un'appendice preziosa al libro realizzata in collaborazione con la giurista Valentina Bonini dell'università di Pisa, ci informa di tante incongruenze giuridiche e delle principali novità del Codice Rosso, normativa del 2019 di contrasto alla violenza di genere.

Parliamo di Violenza e, nello specifico, del coinvolgimento dello Stato sulla violenza maschile sulle donne. Il libro è un’analisi attenta del fenomeno contrastato  che non trascura  la negligenza delle Istituzioni, e la incapacità troppo frequente di proteggere le vittime.

 Le 12 (e più) protagoniste di questo libro sono donne che, in un momento di pericolo, si sono rivolte alle istituzioni in cerca di salvezza o di riconoscimento. In un modo o nell’altro, però, lo Stato le ha deluse e abbandonate.

Storie di Stalking, tentato omicidio, stupro, aggressione verbale e fisica. Ogni capitolo comincia con un quadro  che ci permette di visualizzare subito il fatto: Questa storia si può sintetizzare così: lui tenta di ammazzarla, il giudice per proteggerla impone al suo stalker una distanza di sicurezza di tre metri con divieto di lancio di oggetti. Storia di G. A tre metri dallo stalker. questo il Capitolo 1

L’inchiesta è lucida e puntuale, scava a fondo nelle norme e nelle sentenze per svelare quanto già sia stato fatto ma soprattutto quanto ancora serva fare per garantire alle vittime la sicurezza che meritano.

 Vorremmo rivolgere all'autrice queste domande:

A che punto siamo in materia di violenza maschile sulle donne in Italia? 

 Con il suo saggio attraverso le 12 storie, tutte reali e tutte riportate proteggendo la privacy delle donne protagoniste, Lei ci mostra la realtà legale ed esecutiva del nostro paese. Scoraggia il risultato, quanto ancora resta da fare, e in che direzione secondo lei?

Qualche passo avanti è stato fatto ma  quanto ancora dobbiamo lavorare prima di poter parlare di vera giustizia in materia di violenza maschile sulle donne,  quanto dietro le piccole conquiste si nascondano in realtà ancora troppe  ingiustizie?

Quello che emerge dal suo testo è che se il parlare di Violenza maschile sulle donne sta cominciando a smuovere le coscienze dei singoli, ancora non fa abbastanza per smuovere la pesante macchina della Burocrazia. Spesso  è la Burocrazia a condannare una vittima di violenza a diventare anche una vittima di femminicidio? Ci spiega  con quali modalità?

Spesso sono i giudici, che andando contro il parere degli avvocati e delle forze dell’ordine emettono sentenze inefficaci; altre è il Governo stesso, che si rifiuta di riconoscere il danno che il fatto ha comportato alla vittima, e di impegnarsi per ripagarla.

I giornali, la televisione, la politica stessa si riempiono spesso la bocca e le pagine di casi di femminicidio, eppure i termini che vengono usati sono spesso imprecisi (se non proprio sbagliati), fuorvianti e confusionari o addirittura colpevolizzanti

Il risultato è un saggio credibile e  scorrevole, capace di far riflettere senza appesantire. Allo spettacolare dell’orrido  continuo  con cui  ci assillano  i media, la Bonuccelli preferisce la semplicità dei fatti, presentati con precisione di particolari  per mettere in luce la realtà di quello che stiamo vivendo.

CODICE ROSSO, la Legge 19 luglio 2019, n. 69 ( Mattarella, Conte, Buonafede) (recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”) in  vigenza dal 9 agosto. Il testo include incisive disposizioni di diritto penale sostanziale, così come ulteriori di indole processuale.

La procedura

Tra le novità in ambito procedurale, è previsto uno sprint per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime. 

- la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; 

- il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, pure nell’interesse della persona offesa;

- gli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo. 

Misure cautelari e di prevenzione

E’ stata modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nella finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come l’ormai più che collaudato braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l’applicazione di misure di prevenzione.

Nuovi reati

Nel codice penale la legge in questione inserisce ben 4 nuovi reati  

- il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell’ambito di una relazione affettiva, anche cessata, ovvero mediante l’impiego di strumenti informatici.

- il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo;

- il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;

- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni. 

Sanzioni

Si accrescono le sanzioni già previste dal codice penale:

- il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette; 

- lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi; 

- la violenza sessuale passa da sei a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci;

- la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14, prima era punita col minimo di sei e il massimo di 12.

Termini e aggravanti

In relazione alla violenza sessuale viene esteso il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dagli attuali 6 mesi a 12 mesi. Vengono inoltre ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l’ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età.

Inoltre, è stata inserita un’ulteriore circostanza aggravante per il delitto di atti sessuali con minorenne: la pena è aumentata fino a un terzo quando gli atti sono posti in essere con individui minori di 14 anni, in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, pure solo promessa. Nell’omicidio viene estesa l’applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare finanche le relazioni personali.

Importante 

...

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi obbligatori e omogenei perché definiti con decreto nazionale destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione a prevenzione e perseguimento reati...



Nessun commento:

Posta un commento